Statistiche | Abbiamo 64 membri registrati L'ultimo utente registrato è andre.b
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 982 messaggi in 233 argomenti
|
|
| articolo 78 del Codice della Strada, BUONE NOTIZIE | |
| | Autore | Messaggio |
---|
cuglia SUPERCENTRALINA
Numero di messaggi : 893 Punti : 78222 Data d'iscrizione : 30.06.09 Età : 50 Località : ROMA
| Titolo: articolo 78 del Codice della Strada, BUONE NOTIZIE Mar Lug 13 2010, 14:43 | |
| Buona Notizia.
E' in discussione al Senato la modifica 6.0.4 al DDL 1644 che prevede un intervento sull'articolo 78 del Codice della Strada.
A seguire è possibile leggere il testo integrale della proposta di modifica all'articolo 78 del Codice della Strada, che permetterà ad enti indipendenti di certificare gli interventi. Tutto questo in conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche, secondo condizioni di pari opportunità.
Finalmente si assicurerà ai consumatori un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti, con libera possibilità di personalizzare legalmente la propria vettura, come accade in Germania.
«Art. 6-bis.
(Componentistica dei veicoli a motore)
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''Art. 78 – (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). – 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, ad esclusione di quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) Ciascun componente o insieme di componenti modificati è certificato da un'apposita relazione che ne attesta le caratteristiche tecniche e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo senza pregiudicarne le caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento ambientale;
b) La certificazione di cui alla lettera a), redatta sulla base di collaudi e di prove tecniche effettuati in conformità a disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, deve attestare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo, nel pieno rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso;
c) La certificazione di cui alla lettera a), inoltre, deve essere rilasciata da strutture universitarie o da enti accreditati che dimostrino la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale rispetto ai produttori, commercializzatori ed installatori di componenti;
d) I collaudi e le prove tecniche di cui alla lettera b) possono essere effettuati, su richiesta degli enti di cui al comma 29, anche da officine o da carrozzerie abilitate, in possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee ed in grado di svolgere adeguate procedure standardizzate di controllo della qualità, e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa;
e) Nel caso in cui le modifiche siano effettuate impiegando componenti diversi da quelli di cui sopra, i veicoli sono soggetti a visita di prova presso la Motorizzazione civile che, nel caso in cui il test risulti positivo sulla base delle procedure standardizzate di cui alla lettera d), provvede ad annotare le modifiche stesse sul libretto di circolazione.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuati i criteri e le modalità per l'accreditamento degli enti di cui al comma 1, lettera c), e per le procedure standardizzate di cui alla lettera d). Il Ministro dei trasporti effettua controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione dei predetti enti dalle attività di certificazione, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura ed a spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.
3. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1), sono consentite con modalità stabilite da apposito decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro de1lo sviluppo economico, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1) e 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro l485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II''.
2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''d-bis) La relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti''.
3. Le disposizioni dell'articolo 789, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dal comma 3 del medesimo articolo 78. Alla medesima data acquista altresì efficacia la disposizione della lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo l80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dal comma 2 del presente articolo. È abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni».
| |
| | | Papino66 UTENTE NOVELLO
Numero di messaggi : 48 Punti : 53864 Data d'iscrizione : 05.04.10 Età : 58 Località : Benevento
| Titolo: Re: articolo 78 del Codice della Strada, BUONE NOTIZIE Gio Lug 15 2010, 05:59 | |
| Grandissimo cuglia, la classe e la professionalità come sempre ti distingueranno da tutti . | |
| | | cuglia SUPERCENTRALINA
Numero di messaggi : 893 Punti : 78222 Data d'iscrizione : 30.06.09 Età : 50 Località : ROMA
| Titolo: Re: articolo 78 del Codice della Strada, BUONE NOTIZIE Gio Lug 15 2010, 09:23 | |
| GRAZIE CARO PAPINO66 SI FA QUEL CHE SI PUO' | |
| | | stabia83 UTENTE NOVELLO
Numero di messaggi : 120 Punti : 55865 Data d'iscrizione : 01.09.09
| Titolo: Re: articolo 78 del Codice della Strada, BUONE NOTIZIE Dom Lug 18 2010, 06:30 | |
| ciao cuglia a me mi interessa sta cosa circa un mese fa mi hanno fatto 380 euro di verbale xke avevo kit xenon della hellla.ho un audi a3 sportback tengo anke i lavafari come si fa a farle diventare legali sto kit xenon ha lampadine philips che arrivano 4600 k ,da quello che so che fino a 6000 k si possono portare ,il kit costa parecchio l'unico problema che io nn tengo le istruzioni e tutto i libretto del kit xke lho comprato usato un affarone.......che faccio......grazie....allego foto del kit xke lho dovute smontare ..... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]consigliatemi voi....... | |
| | | Bkjbig UTENTE NOVELLO
Numero di messaggi : 127 Punti : 56577 Data d'iscrizione : 29.11.09 Età : 54 Località : Massa e Cozzile PISTOIA
| Titolo: Re: articolo 78 del Codice della Strada, BUONE NOTIZIE Dom Lug 18 2010, 06:51 | |
| - stabia83 ha scritto:
- ciao cuglia a me mi interessa sta cosa circa un mese fa mi hanno fatto 380 euro di verbale xke avevo kit xenon della hellla.ho un audi a3 sportback tengo anke i lavafari come si fa a farle diventare legali sto kit xenon ha lampadine philips che arrivano 4600 k ,da quello che so che fino a 6000 k si possono portare ,il kit costa parecchio l'unico problema che io nn tengo le istruzioni e tutto i libretto del kit xke lho comprato usato un affarone.......che faccio......grazie....allego foto del kit xke lho dovute smontare .....
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
consigliatemi voi....... ciao scusa se ti disturbo, il kit in questione ti ha mai creato problemi al motorino del tergicristalli? e' molto che lo avevi installato? | |
| | | stabia83 UTENTE NOVELLO
Numero di messaggi : 120 Punti : 55865 Data d'iscrizione : 01.09.09
| Titolo: Re: articolo 78 del Codice della Strada, BUONE NOTIZIE Dom Lug 18 2010, 07:33 | |
| c'e lho da + di un anno mai problemi ne anomalia a computer di bordo ci ho messo delle resistenze collegate al telaio xke il kit e di 35 watt gli altri 20 watt le ho scaricate sul telaio con le resistenze .....e quindi mai problemi con i tergicristalli.... | |
| | | frantik3 SUPERCENTRALINA
Numero di messaggi : 989 Punti : 72708 Data d'iscrizione : 25.07.09 Età : 50 Località : Liguria-lombardia-toscana-nord italia
| Titolo: Re: articolo 78 del Codice della Strada, BUONE NOTIZIE Dom Lug 18 2010, 15:15 | |
| - Bkjbig ha scritto:
- stabia83 ha scritto:
- ciao cuglia a me mi interessa sta cosa circa un mese fa mi hanno fatto 380 euro di verbale xke avevo kit xenon della hellla.ho un audi a3 sportback tengo anke i lavafari come si fa a farle diventare legali sto kit xenon ha lampadine philips che arrivano 4600 k ,da quello che so che fino a 6000 k si possono portare ,il kit costa parecchio l'unico problema che io nn tengo le istruzioni e tutto i libretto del kit xke lho comprato usato un affarone.......che faccio......grazie....allego foto del kit xke lho dovute smontare .....
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
consigliatemi voi.......
ciao scusa se ti disturbo, il kit in questione ti ha mai creato problemi al motorino del tergicristalli? e' molto che lo avevi installato? se monti kit xeno can-bus non hai problemi hai tergi | |
| | | Contenuto sponsorizzato
| Titolo: Re: articolo 78 del Codice della Strada, BUONE NOTIZIE | |
| |
| | | | articolo 78 del Codice della Strada, BUONE NOTIZIE | |
|
Argomenti simili | |
|
| Permessi in questa sezione del forum: | Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
| |
| |
| |